Art. 29.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.
      2. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale di base. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
      3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di

 

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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3 in relazione agli interventi previsti dalla presente legge.